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La Giustizia Sportiva - ruolo

(Segue estratto dal Regolamento di Giustizia Sportiva)

 

Art. 3 - Organi del sistema di giustizia sportiva ed altri soggetti del procedimento

1. Sono organi del sistema di giustizia presso la Federazione:

  1. il Procuratore federale;
  2. il Giudice arbitro;
  3. il Giudice sportivo nazionale;
  4. il Giudice sportivo regionale;
  5. la Corte sportiva di appello;
  6. il Tribunale federale;
  7. la Corte federale di appello;

Art. 6 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l’autonomia e l’indipendenza degli organi del sistema di giustizia presso la Federazione.

2. La composizione, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirla e le incompatibilità sono disciplinati dallo Statuto federale. Ferma l’assenza di conflitti di interesse tra i componenti della Commissione Federale e i membri del Consiglio Federale, la carica di componente della Commissione Federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di garanzia presso più di un’altra federazione.

3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

  1. su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;

  2. su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni dello Statuto federale e a quelle del presente Regolamento;

  3. adotta nei confronti dei componenti degli organi del sistema di giustizia, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l’assenza di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 3, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

  4. interpreta le norme statutarie e regolamentari e pronuncia il giudizio sulla legittimità di queste ultime, ove richiesto da organi o soggetti federali;

  5. dirime i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;

  6. formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

4. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia, in determinati casi, previsti dal Regolamento arbitrati, può nominare gli arbitri ovvero dichiarare decaduta la procedura arbitrale.

 

Art. 38 - Composizione dell’Ufficio del Procuratore federale

1. Presso ogni Federazione è costituito l’ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione delle infrazioni sanzionate dallo Statuto e dalle norme federali.

2. L’ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore federale ed eventualmente da uno o più Sostituti Procuratori.

3. Il Procuratore federale e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale e lo sostituiscono in caso d’impedimento.



Art. 39 - Nomina dei componenti dell’Ufficio del Procuratore federale

1. I componenti dell’Ufficio della Procura federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

2. I requisiti per essere dichiarati idonei alla nomina di Procuratore federale e Sostituto Procuratore e la durata dell’incarico sono stabiliti dallo Statuto federale e, qualora eventualmente non conformi, dalle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI.



Art. 40 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione e riabilitazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni ad uno o più Sostituti. Con l’atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali il Sostituto deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

2. E’ assicurata l’indipendenza del Procuratore federale e dei Sostituti. In nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere altrimenti, dopo l’esercizio dell’azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli della difesa.



Art. 50 - Istituzione (Giudici Arbitri)

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici arbitri.

2. L’istituzione e il ruolo del Giudice arbitro è disciplinato dal Regolamento del Gruppo Ufficiali di gara.

3. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice arbitro, le funzioni ad esso devolute sono esercitate dall’Arbitro.



Art. 51 - Competenza e nomina

1. Il Giudice arbitro adotta le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all’ambito della medesima.

2. Per i fatti che possono comportare successivi provvedimenti, adotta in via d’urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati, per le ulteriori determinazioni, il Giudice sportivo.

3. Il Giudice arbitro è designato per le singole manifestazioni dal Gruppo Ufficiali di Gara.



Art. 53 - Istituzione (Giudici Sportivi)

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici sportivi.

2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi regionali e Corte sportiva di appello.



Art. 54 - Competenza del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.

2. Il Giudice sportivo nazionale, in prima istanza e senza udienza:

  1. pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette, controllate od autorizzate dalla F.I.N.;

  2. omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;

  3. pronuncia sulla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;

  4. decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all’Arbitro ai sensi dell’articolo 52;

  5. pronuncia la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici od altri partecipanti alla gara;

  6. giudica sulle infrazioni tecnico-disciplinari poste in essere da tesserati ed affiliati nel corso o in occasione della gara. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell’ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale, come risultanti dagli atti inviati dai giudici di gara;

  7. trasmette gli atti al Procuratore Federale per l’eventuale inizio dell’azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare meritevoli di indagine, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara, non immediatamente sanzionabili.




Art. 55 - Competenza dei Giudici sportivi regionali

1. I Giudici Sportivi Regionali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni a carattere regionale, provinciale o comunale svolte nell’ambito regionale.

2. I Giudici Sportivi Regionali si pronunciano ai sensi dell’art. 54, comma 2.



Art. 56 - Competenza della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali.

2. Ai sensi di quanto consentito dall’art. 3, comma 8, del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I. le funzioni della Corte sportiva di appello sono esercitate dalla Corte federale di appello.

 

Art. 62 - Istituzione e articolazione funzionale (Giudici Federali)

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello. Entrambi hanno sede presso la Federazione.

3. Sia il Tribunale federale che la Corte federale di appello sono articolati in due sezioni.



Art. 63 - Nomina dei giudici federali e composizione

1. I componenti degli organi giudicanti federali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

2. La nomina, la composizione, la durata dell’incarico ed i requisiti per ricoprirlo, sono regolati dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

3. Il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di presidente nelle rispettive sezioni del Tribunale Federale e della Corte federale di appello.

4. In caso di impedimento del presidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano nella carica; in mancanza, dal componente più anziano di età.

5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

6. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l’obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.



Art. 64 - Competenza del Tribunale federale

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un Giudice sportivo, nazionale o regionale.



Art. 65 - Competenza della I Sezione del Tribunale federale

1. La Prima Sezione del Tribunale federale è competente a decidere sul deferimento dell’Ufficio del Procuratore federale in materia di illeciti.



Art. 66 - Competenza della II Sezione del Tribunale federale

1. La Seconda Sezione del Tribunale federale è competente a decidere:

  1. sui ricorsi della parte interessata o del Procuratore federale in materia di tesseramenti e trasferimenti;
  2.  sui ricorsi per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto o ai regolamenti della Federazione, proposti da un organo della Federazione, del Procuratore federale, o di tesserati o affiliati, titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni;
  3. sui ricorsi per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto e ai regolamenti della Federazione, proposti da un componente assente o dissenziente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti.
  4. sui ricorsi della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un giudice sportivo.

 

Art. 76 - Competenza della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale e sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali in funzione di Corte sportiva di appello.

2. Decide, altresì, sulle istanze di ricusazione dei giudici sportivi e dei giudici federali, sulle istanze di riabilitazione, sui ricorsi per revisione e per revocazione.



Art. 77 - Competenza della Prima Sezione della Corte federale di appello

1. La Prima Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:

  1. sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale o regionale in funzione di Corte sportiva di appello;
  2. sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale federale;
  3. sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei giudici del Tribunale federale e dei giudici della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
  4. sulle istanze di revoca delle misure cautelari;
  5. sui ricorsi per revisione delle decisioni dei giudici di primo grado e della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
  6. sulle istanze di riabilitazione.

 

Art. 78 - Competenza della Seconda Sezione della Corte federale di appello

1. La Seconda Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:

  1. sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale;
  2. sulle istanze di ricusazione dei giudici della Prima Sezione della Corte federale di appello;
  3. sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federale di appello;
  4. sui ricorsi per revocazione.



(Estratto dal Regolamento di Giustizia Sportiva)