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Il Presidente - ruolo

1) Il Presidente ha la responsabilità generale dell’area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tale fine, il Presidente:

a. presenta all’inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all’attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
b. nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
c. ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
d. nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

 

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione.
Firma gli atti federali e ne delega la firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice Presidente o di almeno tre componenti il Consiglio Federale, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Federale, dei quali presiede le riunioni.

3) Il Presidente adotta i provvedimenti di propria competenza nonché, nei casi di estrema urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale al quale sono sottoposti a ratifica alla prima riunione successiva.

4) Formula eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, sugli accordi trasmessi dal Procuratore Federale in ordine all’applicazione di sanzioni disciplinari convenute con gli incolpati.

5) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 20 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell’Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta e in presenza di più candidati, si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggiore percentuale di voti.

6) Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.

7) E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

8) In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per l’elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

9) Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

10) Nell’ipotesi di cui all’ultimo capoverso del precedente comma 9 il Presidente uscente deve convocare entro giorni 60 nuova assemblea elettiva del solo Presidente da celebrarsi entro i successivi giorni 30.

11) In caso di temporanea assenza o d’impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno dei Vice Presidenti.

12) L’impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intero Consiglio Federale e la convocazione dell’Assemblea elettiva entro 60 giorni dall’evento, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.

13) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente, come sopra individuato, il quale provvede alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria ed all’espletamento dell’ordinaria amministrazione. Nell’ipotesi in cui si dimetta anche il Vice Presidente più anziano, subentra un altro Vice Presidente secondo la procedura prevista al precedente comma 7.

14) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che permangono in regime di proroga con soli compiti di ordinaria amministrazione. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentrerà il Vice Presidente più anziano in carica o a parità il Vice Presidente più anziano d’età.

15) Le dimissioni del Presidente che originano la decadenza del Consiglio Federale sono irrevocabili.

Estratto dallo Statuto Federale