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La sicurezza nell’impianto sportivo

Il fondamentale supporto normativo circa la sicurezza degli impianti natatori è il D.M. 18 marzo 1996: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Detto decreto si compone di 24 articoli, dei quali alcuni hanno una specificità relativa alle piscine.

L’art. 1 specificante il campo di applicazione del Decreto chiarisce che “Gli impianti sportivi devono essere conformi oltre che alle disposizioni del D.M. in oggetto, anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive Nazionali e Internazionali”.

L’art. 11 relativo agli spogliatoi, recita che gli spogliatoi stessi e i relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensioni ai regolamenti e alle prescrizioni del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali.

L’art.13 si occupa delle coperture pressostatiche. Ormai da anni questo sistema di copertura è meno praticato, ma ancor oggi presente come soluzione in varie piscine. L’art. chiarisce che l’impiego di coperture pressostatiche è consentito negli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti in numero non superiore alle 50 persone. Le coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2. Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; in alternativa possono essere installati dispositivi di allarme sonoro e luminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie, abbassamenti di pressione e/o carichi di vento e di neve superiori ai limiti di pregetto. Il sistema di illuminazione, se sospeso alla copertura, deve essere munito di dispositivi di protezione e sicurezza in caso di caduta accidentale. Le uscite in numero non inferiore a 2, devono essere larghe almeno mt. 1,20 e opportunamente intelaiate e controventate per evitare, in caso di caduta del pallone, l’ostruzione dell’uscita. Annualmente deve essere prodotto al Comune un certificato di idoneità statica sottoscritto da tecnico abilitato.

L’art. 14 è quello specifico per le piscine. Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca. L’area di bordo vasca deve prevedere una pendenza non superiore al 3%, essere realizzata in materiale antisdrucciolo, avere larghezza non inferiore ai mt. 1.50 e una superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca. La densità di affollamento massimo di una piscina deve essere calcolata nella misura di 2mq. di specchio d’acqua per ogni bagnante. Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnanti quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’ acqua di superficie superiore ai 50 mq. Per il controllo di specchi d’acqua superiori ai 400 mq. (vasca 25x16) il servizio di assistenza ai bagnanti deve essere prestato da almeno due assistenti. In caso di vasche adiacenti e ben visibili tra di loro va previsto l’utilizzo di un assistente bagnanti in più ogni 500 mq. di specchio d’acqua ulteriore. Per Assistente ai bagnanti si intende una persona all’uopo abilitata dalla Sezione Salvamento della F.I.N. o munita di brevetto di idoneità rilasciato da società autorizzata dal Ministero preposto. Durante l’addestramento dei nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione rilasciata dalla F.I.N.

L’art. 19 riguarda la gestione della sicurezza. Il titolare dell’impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l’esercizio dell’attività. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. In particolare il piano deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell’impianto:

1. Istruzione e formazione del personale sui mezzi antincendio e l’evacuazione.
2. Informazioni agli atleti e agli spettatori sulle procedure in caso di incendio o emergenza.
3. Garantire la fruibilità e funzionalità delle vie di esodo.
4. Garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi ed impianti antincendio.
5. Garantire manutenzione e stabilità delle strutture fisse e mobili delle zone per l’attività sportiva e per il pubblico.
6. Garantire manutenzione ed efficienza degli impianti.
7. Fornire collaborazione ed assistenza ai VV.FF. e al personale adibito al soccorso di emergenza.
8. Predisposizione del Registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antiincendio, dei dispositivi di sicurezza e controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività ove tale limitazione è imposta.

Nel registro vanno annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva CEE del 24 giugno 1992 e consentire l’individuazione delle vie d’uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All’ingresso dell’impianto devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

1. Delle scale e delle vie di esodo.
2. Dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili.
3. Dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell’elettricità.
4. Del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione.
5. Del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme.
6. Degli impianti e locali che presentano un rischio speciale.
7. Degli spazi calmi.

L’art. 20 concerne gli impianti con capienza non superiore ai 100 spettatori o privi di spettatori. Vi è tra l’altro previsto che l’impianto deve essere provvisto di non meno di 2 uscite delle quali una non inferiore a mt.1.20 e l’altra non inferiore a mt.0.80. Negli impianti al chiuso o per gli ambienti interni degli impianti all’ aperto la distanza massima delle vie d’uscita non deve essere superiore ai 40 mt. o ai 50 mt. se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 mt. di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all’aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Si specificano le dotazioni minime dei servizi igienici. Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza secondo la Direttivo CEE del 24 giugno 1992.