Segreteria Federale (Art. 19 Statuto Federale)
1) Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
2) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa.
3) Il Segretario Generale assiste alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza redigendone i verbali, salvo quelli ove è richiesta la presenza di un Notaio;
4) Il Segretario Generale ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione, ad esclusione di quelle degli Organi di Giustizia, o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
5) Il Segretario Generale inoltre:
a) esercita le funzioni attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti Federali con particolare riferimento a quello di Amministrazione e Contabilità;
b) firma gli atti di propria competenza in base alle attribuzioni previste dal presente articolo nonché alle ulteriori eventuali deleghe allo stesso formalmente conferite;
c) coordina e dirige la Segreteria Federale;
d) sovraintende agli Uffici federali e ne dirige il personale;
e) predispone la proposta del Bilancio consuntivo, del bilancio di previsione e delle sue eventuali variazioni, curandone la trasmissione agli uffici competenti per l’approvazione;
f) attua le deliberazioni degli Organi Federali.
g) assicura il buon funzionamento degli uffici di segreteria degli organi di giustizia sportiva.
Estratto dallo Statuto Federale